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RISORSE PER LA POLITICA
Legge Gasparri (sul sistema radiotelevisivo)

Agg. 16.10.06


LEGGE 3 maggio 2004, n. 112
Norme  di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo
e  della  RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.
 
Capo I
PRINCIPI GENERALI

 
                              Art. 1. (2)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
                              Art. 2. (2)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
                              Art. 3. (2)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
                              Art. 4. (2)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
                              Art. 5. (2)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
                              Art. 6. (2)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
                             Art. 7 (3)
(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito
                               locale)

  1.   L'emittenza  radiotelevisiva  di  ambito  locale  valorizza  e
promuove  le  culture  regionali  o  locali,  nel  quadro dell'unita'
politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a
tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
  2.  La  disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela
l'emittenza  in  ambito  locale  e  riserva, comunque, un terzo della
capacita'  trasmissiva,  determinata  con  l'adozione  del  piano  di
assegnazione   delle   frequenze  per  la  diffusione  televisiva  su
frequenze  terrestri,  ai  soggetti  titolari  di autorizzazione alla
fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
  3. Un medesimo soggetto non puo' detenere piu' di tre concessioni o
autorizzazioni  per  la  radiodiffusione  televisiva  all'interno  di
ciascun  bacino  di  utenza in ambito locale e piu' di sei per bacini
regionali  anche  non  limitrofi.  Alle  emittenti che trasmettono in
ambito  provinciale,  fermi restando i limiti fissati all'articolo 2,
comma  1, lettera l), e' consentito di trasmettere, indipendentemente
dal  numero  delle  concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di
servizio  complessiva  non  superiore  ai  sei bacini regionali sopra
indicati.  E'  consentita  la  programmazione  anche  unificata  sino
all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni
o  autorizzazioni  sono considerate anche quelle detenute all'interno
di  ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano
nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  televisive  in tecnica
digitale  e' consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito
locale  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge di
proseguire  nell'esercizio  anche  nei  bacini  eccedenti  i predetti
limiti.  Le  disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.
  4.   Fino   alla   completa   attuazione  del  piano  nazionale  di
assegnazione  delle  frequenze  radiofoniche  e televisive in tecnica
digitale  le  emittenti  radiotelevisive  locali  possono trasmettere
programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un
quarto  delle  ore  di  trasmissione  giornaliera  in  relazione alle
diverse  aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale
e'  rilasciata  la  concessione  o  l'autorizzazione. Successivamente
all'attuazione  dei  predetti  piani,  tale facolta' e' consentita ai
titolari  di  autorizzazione  alla  fornitura  di contenuti in ambito
locale. Alle emittenti radiotelevisive locali e' consentito, anche ai
predetti  fini  di  trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari
differenziati,  di  diffondere  i  propri  programmi  attraverso piu'
impianti  di  messa  in  onda,  nonche' di utilizzare, su base di non
interferenza,   i  collegamenti  di  telecomunicazioni  a  tale  fine
necessari.  Alle  medesime  e', altresi', con sentito di utilizzare i
collegamenti  di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i
transiti  di  servizio,  per  la  trasmissione dati indipendentemente
dall'ambito  di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi
direzionali  e  per  i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti.
L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni
non  comporta  il  pagamento  di  ulteriori canoni o contributi oltre
quello   stabilito   per  l'attivita'  di  radiodiffusione  sonora  e
televisiva locale.
  5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si
impegnano  entro  due  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge  a  trasmettere  televendite per oltre l'80 per cento
della   propria   programmazione  non  sono  soggette  al  limite  di
affollamento  del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter,
della  legge  6  agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del
presente  articolo, nonche' agli obblighi informativi previsti per le
emittenti  televisive  locali. Tali emittenti non possono beneficiare
di  contributi,  provvidenze  o  incentivi  previsti  in favore delle
emittenti  radiotelevisive  locali  dalla legislazione vigente. Entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e' adottato un
apposito  regolamento  dal  Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
17,  comma  3,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, in cui vengono
definiti  i criteri, secondo il principio di proporzionalita', per la
revoca  di  contributi,  provvidenze  o  incentivi previsti in favore
delle  emittenti  radiofoniche  e  televisive che diffondano messaggi
pubblicitari  ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione
reiterata di messaggi volti all'abuso della credulita' popolare anche
in  considerazione  dell'attivita'  del  Comitato di controllo di cui
all'articolo  3  del  "Codice  di  autoregolamentazione in materia di
televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di
cartomanzia  ed  assimilabili,  di  servizi  relativi  ai  pronostici
concernenti  il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio,
totogol,  totip,  lotterie  e giochi similari", costituito in data 24
luglio  2002,  e  delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo
Comitato.
  6.  All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
le  parole:  "35  per  cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per
cento".
  7.  Alle  emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni
siano  destinate  unicamente  al  territorio  nazionale, ad eccezione
delle  trasmissioni  effettuate  in  interconnessione, in deroga alle
disposizioni  di  cui  alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3
ottobre  1989,  e  successive  modificazioni,  in  tema  di  messaggi
pubblicitari    durante    la   trasmissione   di   opere   teatrali,
cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle
inserite  nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni
pubblicitarie  per  ogni  atto o tempo indipendentemente dalla durata
delle  opere  stesse; per le opere di durata programmata compresa tra
novanta   e   centonove   minuti  sono  consentite  analogamente  due
interruzioni  pubblicitarie  per  ogni  atto o tempo; per le opere di
durata  programmata  uguale  o  superiore  a  centodieci  minuti sono
consentite  tre  interruzioni  pubblicitarie  piu'  una  interruzione
supplementare   ogni  quarantacinque  minuti  di  durata  programmata
ulteriore  ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il
tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e
la  fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicita'
inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
  8.  All'articolo  1,  comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175,
come  modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42,
e  dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le
parole:   "e   attraverso   giornali   quotidiani   e   periodici  di
informazione"  sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive
locali".  All'articolo  4,  comma  1, della legge 5 febbraio 1992, n.
175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n.
42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362,
le   parole:   "e  attraverso  giornali  quotidiani  e  periodici  di
informazione"  sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive
locali".
  9.  All'articolo  6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e'
aggiunto,   in  fine,  il  seguente  periodo:  ";  per  le  emittenti
radiofoniche  si  considerano  presenti alle manifestazioni anche gli
ascoltatori  che  intervengono  alle  stesse  attraverso collegamento
radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza".
  10.  Le  somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici
anche  economici  destinano, per fini di comunicazione istituzionale,
all'acquisto  di  spazi  sui  mezzi di comunicazione di massa, devono
risultare  complessivamente  impegnate,  sulla  competenza di ciascun
esercizio   finanziario,   per  almeno  il  15  per  cento  a  favore
dell'emittenza   privata   televisiva  locale  e  radiofonica  locale
operante  nei  territori  dei  Paesi membri dell'Unione europea e per
almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici
  11.  Le  somme  di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese
per  acquisto  di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla
loro realizzazione.
  12.   Le  amministrazioni  pubbliche  e  gli  enti  pubblici  anche
economici  sono  tenuti  a  dare  comunicazione  all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai
fini   di   pubblicita'   istituzionale,   di   spazi  sui  mezzi  di
comunicazione   di   massa.   L'Autorita'   per   le  garanzie  nelle
comunicazioni,   anche   attraverso   i  Comitati  regionali  per  le
comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a
carattere  pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa.
I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non
adempiono  agli  obblighi  di  cui  al  comma  10  sono soggetti alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma da un minimo di
1.040  euro  a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento,
alla  contestazione  e all'applicazione della sanzione e' l'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni. Si applicano le disposizioni
contenute  nel  Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
  13.  L'accesso  alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge
25  febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4
e  8  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e  all'articolo 7 del
decreto-legge  27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali  tematici  autorizzati  alla  diffusione  via  satellite,  con
esclusione   di   quelli   ad  accesso  condizionato,  come  definiti
dall'articolo   1,   lettera   c),  del  regolamento  concernente  la
promozione  della  distribuzione e della produzione di opere europee,
di  cui  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle
comunicazioni  16  marzo  1999,  n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere
programmi  di  informazione  alle condizioni previste dall'articolo 7
del   citato   decreto-legge   n.   323  del  1993,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.
  14.  All'articolo  8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive  modificazioni,  le  parole:  "il  20  per  cento  per  la
radiodiffusione  sonora  in  ambito  locale"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "il  25  per cento per la radiodiffusione sonora in ambito
locale".
  15.  All'articolo  8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive   modificazioni,   le  parole:  "il  20  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento".
  16.  La  trasmissione  di  dati e di informazioni all'utenza di cui
all'articolo  3,  comma  17,  della  legge  31 luglio 1997, n. 249, e
successive  modificazioni,  puo'  comprendere  anche la diffusione di
inserzioni pubblicitarie.
  17.  Le  sanzioni  amministrative irrogate a imprese radiofoniche o
televisive  locali  ai  sensi  dell'articolo  174-bis  della legge 22
aprile  1941,  n.  633,  come modificato dall'articolo 27 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora
l'impresa   radiofonica   o  televisiva  locale  abbia  provveduto  a
regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge
la   propria  posizione  relativamente  alla  violazione  contestata:
riduzione  a  un  decimo  dell'importo  minimo  qualora  le  sanzioni
amministrative  contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000
euro;  riduzione  a  un  ventesimo  dell'importo  minimo  qualora  le
sanzioni  amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000
euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative cosi' ridotte dovra'
avvenire  entro  i  trenta  giorni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a
5.000  euro,  potra'  essere  corrisposto  in tre rate bimestrali, la
prima  delle  quali  con  scadenza nel termine di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. ((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  23  dicembre  2005,  n.  266,  ha  disposto che "le imprese
richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge
7  agosto  1990,  n.  250,  e  successive modificazioni, nonche' all'
articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni,  e  al  presente  articolo,  decadono dal diritto alla
percezione   delle   provvidenze  qualora  non  trasmettano  l'intera
documentazione entro un anno dalla richiesta".
                               Art. 8.
                     (Diffusioni interconnesse)

1.  All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo
le  parole:  "sei  ore"  sono inserite le seguenti: "per le emittenti
radiofoniche  e  le  dodici  ore  per  le  emittenti  televisive.  La
variazione  dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei
soggetti  autorizzati e' consentita previa comunicazione al Ministero
delle  comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici
giorni".
2.  Le  diffusioni  radiofoniche  in  contemporanea  o interconnesse,
comunque   realizzate,   devono   evidenziare,   durante  i  predetti
programmi,  l'autonoma  e  originale  identita'  locale e le relative
denominazioni identificative di ciascuna emittente.
3.  All'articolo  39,  comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole:
"sei  ore  di  durata giornaliera" sono inserite le seguenti: "per le
emittenti  radiofoniche  e di dodici ore di durata giornaliera per le
emittenti televisive".
4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale
che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero
previa  costituzione  di  un  consorzio, i propri impianti al fine di
diffondere   contemporaneamente  le  medesime  produzioni  presentano
richiesta  di  autorizzazione  al  Ministero delle comunicazioni, che
provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero
medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.
5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle
emittenti  di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a
trasmettere  in  contemporanea  per un tempo massimo di dodici ore al
giorno  sul  territorio  nazionale comporta la possibilita' per detti
soggetti  di  emettere  nel  tempo  di  interconnessione programmi di
acquisto  o  produzione  del  consorzio ovvero programmi di emittenti
televisive  estere  operanti  sotto  la giurisdizione di Stati membri
dell'Unione  europea  ovvero  di Stati che hanno ratificato la citata
Convenzione  resa  esecutiva  dalla  legge  5  ottobre  1991, n. 327,
nonche'    i    programmi   satellitari.   In   caso   di   eventuale
interconnessione  con  canali  satellitari o con emittenti televisive
estere  questa  potra' avvenire per un tempo limitato al 50 per cento
di quello massimo stabilito per l'interconnessione.
6.  Alle  imprese  di  radiodiffusione  sonora  e'  fatto  divieto di
utilizzo  parziale  o totale della denominazione che contraddistingue
la  programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni
interconnesse.
7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione
sonora  o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo
21,  della  legge  6  agosto  1990, n. 223, salvo quanto previsto dal
presente articolo.
8.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
diffusioni   radiofoniche   in   contemporanea  o  interconnesse  tra
emittenti  che  formano  circuiti  a prevalente carattere comunitario
sempreche'  le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni,
diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti
comunitarie.  L'applicazione  di  sanzioni  in  materia pubblicitaria
esclude il beneficio di cui al presente comma.
                               Art. 9.
(Disposizioni    in    materia    di   risanamento   degli   impianti
                          radiotelevisivi)

1.  All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e'
aggiunto  il  seguente  periodo: "Ai soggetti titolari legittimamente
operanti,  interessati  da  ordinanze  di  riduzione a conformita' di
impianti  di  radiodiffusione  per esigenze di carattere urbanistico,
ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici
del  Ministero  delle  comunicazioni  piani di risanamento, ottenendo
autorizzazione  alla  modifica  degli impianti, cui hanno ottemperato
nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al
precedente periodo, ridotte di un terzo".
                             Art. 10 (4)
         (Tutela dei minori nella programmazione televisiva)

1.  Fermo  restando  il  rispetto delle norme comunitarie e nazionali
vigenti  a  tutela  dei minori e in particolare delle norme contenute
nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6
agosto  1990,  n.  223, le emittenti televisive devono osservare (( e
promuovere  ))  le disposizioni per la tutela dei minori previste dal
Codice  di  autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti
di  autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle
comunicazioni,  emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  previo  parere  della Commissione
parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2.  Le  emittenti  televisive sono altresi' tenute a garantire, anche
secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione
di  specifiche  misure  a  tutela  dei  minori nella fascia oraria di
programmazione  dalle  ore  16,00  alle  ore  19,00 e all'interno dei
programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai
messaggi  pubblicitari,  alle  promozioni  e  ad  ogni altra forma di
comunicazione  commerciale  e  pubblicitaria.  (( E' comunque vietata
ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande
contenenti  alcool  all'interno dei programmi direttamente rivolti ai
minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e
successive   ))  Specifiche  misure  devono  essere  osservate  nelle
trasmissioni  di  commento degli avvenimenti sportivi, in particolare
calcistici,  anche  al  fine  di  contribuire  alla  diffusione tra i
giovani  dei  valori  di una competizione sportiva leale e rispettosa
dell'avversario,  per  prevenire  fenomeni  di  violenza  legati allo
svolgimento di manifestazioni sportive.
3.   L'impiego   di   minori   di   anni   quattordici  in  programmi
Radiotelevisivi(( . . . . )) e' disciplinato con regolamento adottato
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  dal  Ministro  delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
del  lavoro  e  delle politiche sociali e con il Ministro per le pari
opportunita',  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  ((  3-bis.  Lo schema di regolamento di cui al comma 3 e' trasmesso
alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e
della  Commissione  parlamentare  per l'infanzia di cui alla legge 23
dicembre  1997,  n.  451,  che  si  esprimono  entro  sessanta giorni
dall'assegnazione ))
  4.  Alla  verifica  dell'osservanza  delle  disposizioni  di cui al
presente  articolo,  e  di  cui  ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15
della  legge  6  agosto  1990,  n. 223, provvede la Commissione per i
servizi   e   i   prodotti   dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,  in collaborazione con il Comitato di applicazione del
Codice  di  autoregolamentazione  TV e minori, anche sulla base delle
segnalazioni  effettuate  dal  medesimo  Comitato.  Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio
1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di
inosservanza  delle  norme  in  materia  di  tutela  dei  minori, ivi
comprese  quelle  previste  dal  Codice  di autoregolamentazione TV e
minori  approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la
Commissione  per  i  servizi  e  i  prodotti  dell'Autorita' delibera
l'irrogazione  delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6
agosto  1990,  n.  223.  Le  sanzioni  si applicano anche se il fatto
costituisce   reato  e  indipendentemente  dall'azione  penale.  Alle
sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato di applicazione
del  Codice  di  autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata
pubblicita'  e  la  emittente  sanzionata  ne  deve  dare notizia nei
notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto".
  5.  In  caso  di  violazione  delle  norme in materia di tutela dei
minori,  le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure
previste  dal  comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n.
223,  e  non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31
della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo
I  della  legge  24  novembre  1981, n. 689. (( In caso di violazione
delle  medesime  norme non e' comunque ammesso il pagamento in misura
ridotta  e  non  si  applicano  le  disposizioni previste dal comma 5
dell'articolo  31  della  legge n. 223 del 1990 )) Il Ministero delle
comunicazioni    fornisce    supporto   organizzativo   e   logistico
all'attivita'   del   Comitato   di   applicazione   del   Codice  di
autoregolamentazione   TV   e  minori  mediante  le  proprie  risorse
strumentali  e  di  personale,  senza  ulteriori  oneri  a carico del
bilancio dello Stato.
  6.  I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al
comma  3  dell'articolo  31  della  legge 6 agosto 1990, n. 223, sono
elevati,  in  caso  di  violazione  di norme in materia di tutela dei
minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
  7.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni presenta al
Parlamento,  entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia
di  tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle
eventuali  sanzioni  irrogate.  Ogni  sei  mesi,  l'Autorita'  per le
garanzie  nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per
l'infanzia  di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione
informativa  sullo  svolgimento  delle attivita' di sua competenza in
materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento
a  quelle  previste  dal  presente  articolo,  corredata da eventuali
segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
  ((  7-bis.  Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti
di  cui  al  comma  28 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n.
249, e' in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti
designati  da  associazioni  qualificate  nella  tutela  dei  minori,
nonche'   da  associazioni  rappresentative  in  campo  familiare  ed
educativo  o  impegnate nella protezione delle persone con disabilita
))
  8.  All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo
il  primo  periodo,  e' inserito il seguente: "E' altresi' vietata la
pubblicazione  di  elementi che anche indirettamente possano comunque
portare alla identificazione dei suddetti minorenni".
  9.  Il  Ministro  delle  comunicazioni,  d'intesa  con  il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, con decreto da
emanare  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per
un  uso  corretto  e  consapevole  del  mezzo  televisivo, nonche' di
trasmissioni con le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando
a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in
orari  di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni
effettuate     dalla    concessionaria    del    servizio    pubblico
radiotelevisivo.
  10.  Le  quote  di  riserva  per  la trasmissione di opere europee,
previste  dall'articolo  2,  comma  1, della legge 30 aprile 1998, n.
122,  devono  comprendere  anche  opere  cinematografiche  o  per  la
televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai
minori, nonche' produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei
alla  visione  da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di
trasmissione  riservato  a  tali  opere  e  programmi  e' determinato
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
                              Art. 11.
     (Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)

1.  I  fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la
diffusione  della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto
previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 2
della  legge  30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere
europee  la  maggior  parte  del loro tempo di trasmissione in ambito
nazionale  su  frequenze  terrestri,  escluso  il  tempo  destinato a
notiziari,  a  manifestazioni  sportive,  a  giochi  televisivi, alla
pubblicita'   oppure   a   servizi  di  teletext,  a  dibattiti  e  a
televendite.  Deroghe  possono  essere richieste all'Autorita' per le
garanzie  nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall'articolo 5
del  citato  regolamento  di  cui  alla  deliberazione  della  stessa
Autorita' 16 marzo 1999, n. 9/1999.
                              Art. 12.
           (Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)

1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini
dell'attivita'  radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attivita' di
radiodiffusione  sono  tenuti  ad  assicurare un uso efficiente delle
frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:
a) garantire l'integrita' e l'efficienza della propria rete;
b)  minimizzare  l'impatto  ambientale  in conformita' alla normativa
urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;
c)  evitare  rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa
nazionale e internazionale;
d)  garantire  la  qualita' dei segnali irradiati, conformemente alle
prescrizioni  tecniche  fissate  dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e a quelle emanate in sede internazionale;
e)  assicurare  adeguata  copertura  del bacino di utenza assegnato e
risultante dal titolo abilitativo;
f)  assicurare  che  le proprie emissioni non provochino interferenze
con altre emissioni lecite di radiofrequenze.
2. Il mancato rispetto dei principi di cui al comma 1 o, comunque, il
mancato  utilizzo  delle  radiofrequenze assegnate comporta la revoca
ovvero  la  riduzione  dell'assegnazione.  Tali  misure sono adottate
dallo  stesso  organo  che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il
soggetto   interessato,   avvisato  dell'inizio  del  procedimento  e
invitato a regolarizzare la propria attivita' di trasmissione, non vi
provveda   nel   termine   di   sei  mesi  dalla  data  di  ricezione
dell'ingiunzione.
3.  L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna
il  piano  nazionale  di  assegnazione delle frequenze radiofoniche e
televisive  in  tecnica  digitale  garantendo, su tutto il territorio
dello   Stato,   un  uso  efficiente  e  pluralistico  della  risorsa
radioelettrica,  una  uniforme copertura, una razionale distribuzione
delle  risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in
conformita'  con  i  principi  della presente legge, e una riserva in
favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
4.   L'assegnazione  delle  radiofrequenze  avviene  secondo  criteri
pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
5.   Il  piano  di  assegnazione  e  le  successive  modificazioni  e
integrazioni  sono  sottoposti  al  parere  delle  regioni  in ordine
all'ubicazione  degli  impianti  e,  al fine di tutelare le minoranze
linguistiche,  all'intesa  con  le  regioni  autonome Valle d'Aosta e
Friuli  Venezia  Giulia  e  con  le  province autonome di Trento e di
Bolzano.  I  pareri  e  le intese sono acquisiti secondo le procedure
previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122.
6.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni, con proprio
regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente,
definisce   i   criteri  generali  per  l'installazione  di  reti  di
comunicazione  elettronica,  garantendo che i relativi permessi siano
rilasciati  dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri
di  parita'  di  accesso  ai  fondi  e  al sottosuolo, di equita', di
proporzionalita' e di non discriminazione.
7.  Per  i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di
installazione  oppure  per  finalita'  di  tutela del pluralismo e di
garanzia  di  una  effettiva concorrenza, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni stabilisce, con proprio regolamento, le modalita'
di  condivisione  di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di
apparati di rete.
                              Art. 13.
           (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni)

1.  L'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio
dei  compiti  ad  essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei
diritti  fondamentali  della persona nel settore delle comunicazioni,
anche radiotelevisive.
2.  Le  funzioni  di  cui  al  comma 1 sono svolte anche attraverso i
Comitati  regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina,
relativamente  ad  aspettative  e  permessi  dei  loro  presidenti  e
componenti, e' demandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica,  ad  apposito  regolamento  dell'Autorita'  per le garanzie
nelle  comunicazioni  da  emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3.  Restano  ferme  le  competenze attribuite dalla legge nel settore
radiotelevisivo  al  Garante  per  la protezione dei dati personali e
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Capo II
TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

 
                              Art. 14.
(Accertamento  della  sussistenza  di posizioni dominanti nel sistema
                   integrato delle comunicazioni)

1.  I  soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni
sono   tenuti  a  notificare  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  le intese e le operazioni di concentrazione al fine di
consentire,  secondo  le  procedure  previste in apposito regolamento
adottato  dall'Autorita'  medesima,  la  verifica  del  rispetto  dei
principi enunciati dall'articolo 15.
2.  L'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione
di  chi  vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato
il  mercato  rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli
15  e  16  della  direttiva  2002/21/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel
sistema   integrato   delle   comunicazioni  e  nei  mercati  che  lo
compongono,  posizioni  dominanti  e che siano rispettati i limiti di
cui all'articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro,
oltre  che  dei  ricavi,  del  livello di concorrenza all'interno del
sistema,  delle  barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni
di   efficienza   economica   dell'impresa   nonche'   degli   indici
quantitativi   di   diffusione  dei  programmi  radiotelevisivi,  dei
prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3.  L'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti
che  un'impresa,  o  un  gruppo  di  imprese,  operanti  nel  sistema
integrato  delle  comunicazioni,  si trovi nella condizione di potere
superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'articolo 15, adotta un
atto  di  pubblico  richiamo,  segnalando  la situazione di rischio e
indicando  l'impresa  o  il  gruppo  di  imprese e il singolo mercato
interessato.  In  caso  di  accertata  violazione dei predetti limiti
l'Autorita'  provvede  ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge
31 luglio 1997, n. 249.
4.  Gli  atti  giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese
che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli.
5.  All'articolo  2,  comma  16, primo periodo, della legge 31 luglio
1997, n. 249, le parole: "dalla presente legge" sono sostituite dalle
seguenti:  "nel  sistema  integrato  delle comunicazioni"; all'ultimo
periodo  del  medesimo  comma  le  parole:  ", ai fini della presente
legge," sono soppresse.
                              Art. 15.
(Limiti  al  cumulo  dei  programmi  televisivi  e radiofonici e alla
raccolta  di  risorse  nel  sistema  integrato  delle  comunicazioni.
               Disposizioni in materia pubblicitaria)

1.   All'atto  della  completa  attuazione  del  piano  nazionale  di
assegnazione  delle  frequenze  radiofoniche  e televisive in tecnica
digitale,   uno  stesso  fornitore  di  contenuti,  anche  attraverso
societa'   qualificabili   come  controllate  o  collegate  ai  sensi
dell'articolo  2,  commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non   puo'  essere  titolare  di  autorizzazioni  che  consentano  di
diffondere  piu' del 20 per cento del totale dei programmi televisivi
o  piu'  del  20  per  cento dei programmi radiofonici irradiabili su
frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal
medesimo piano.
2.  Fermo  restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti
nei  singoli  mercati  che  compongono  il  sistema  integrato  delle
comunicazioni,  i  soggetti  tenuti all'iscrizione nel registro degli
operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma
6,  lettera  a),  numero  5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non
possono  ne'  direttamente,  ne'  attraverso  soggetti  controllati o
collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge
n.  249  del  1997,  conseguire  ricavi superiori al 20 per cento dei
ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento
del   servizio   pubblico   radiotelevisivo   al  netto  dei  diritti
dell'erario,  da  pubblicita'  nazionale  e  locale  anche  in  forma
diretta,   da  televendite,  da  sponsorizzazioni,  da  attivita'  di
diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di
azioni  sui  prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere
continuativo  e  da  provvidenze  pubbliche  erogate  direttamente ai
soggetti  esercenti  le  attivita'  indicate all'articolo 2, comma 1,
lettera  g),  da  offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e
dalla  vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e
fonografici  commercializzati  in  allegato, nonche' dalle agenzie di
stampa   a   carattere   nazionale,   dall'editoria   elettronica   e
annuaristica  anche  per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione
delle  opere  cinematografiche  nelle  diverse forme di fruizione del
pubblico.
4.  Le  imprese, anche attraverso societa' controllate o collegate, i
cui  ricavi  nel  settore  delle  telecomunicazioni, come definito ai
sensi  dell'articolo  18  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259,  sono  superiori  al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel
settore,   non   possono   conseguire  nel  sistema  integrato  delle
comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
5.  All'articolo  2,  comma  7,  primo periodo, della legge 31 luglio
1997,  n. 249, le parole: "ed avendo riguardo ai criteri indicati nei
commi 1 e 8" sono soppresse.
6.  I  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  televisiva  in  ambito
nazionale  attraverso  piu'  di  una  rete  non possono, prima del 31
dicembre  2010,  acquisire  partecipazioni  in  imprese  editrici  di
giornali  quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese
editrici  di  giornali  quotidiani.  Il divieto si applica anche alle
imprese  controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile.
7.  Secondo  le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della
direttiva   89/552/CEE  del  Consiglio,  del  3  ottobre  1989,  come
sostituito  dalla  direttiva  97/36/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  30  giugno  1997,  e fermi restando i limiti orari e
giornalieri  di  affollamento  pubblicitario  indicati  nella legge 6
agosto  1990,  n. 223, all'articolo 8 della medesima legge n. 223 del
1990,   e   successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
a)  al  comma  7, la parola: "messaggi" e' sostituita dalla seguente:
"spot";
b)  al  comma  9-bis, al primo periodo, dopo le parole: "se comprende
forme  di pubblicita'" sono inserite le seguenti: "diverse dagli spot
pubblicitari"  e  le  parole:  "le forme di pubblicita' diverse dalle
offerte  di  cui  al  presente comma" sono sostituite dalle seguenti:
"gli  spot  pubblicitari" e, al secondo periodo, la parola: "offerte"
e'   sostituita  dalle  seguenti:  "pubblicita'  diverse  dagli  spot
pubblicitari".
8.  L'articolo  10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e' sostituito dal
seguente:
"Art.  10.  -  (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della
lettura).  -  1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative,
promosse  da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori
editoriali  e  librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei
confronti  del  libro  e  della  lettura, trasmessi gratuitamente o a
condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche
e  private,  non  sono  considerati  ai  fini  del calcolo dei limiti
massimi  di  cui a ll'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni".
Capo III
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA
RADIOTELEVISIONE

 
                            Art. 16. (1)
                 (Delega al Governo per l'emanazione
               del testo unico della radiotelevisione)

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  previa  intesa  con
l'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei
pareri  di  cui  al  comma 3, un decreto legislativo recante il testo
unico  delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione,
denominato  "testo  unico  della  radiotelevisione", coordinandovi le
norme   vigenti   e   apportando   alle   medesime  le  integrazioni,
modificazioni  e  abrogazioni  necessarie al loro coordinamento o per
assicurarne  la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione,
delle   norme  di  diritto  internazionale  vigenti  nell'ordinamento
interno  e  degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea e alle Comunita' europee. ((1))
  2.  Le  regioni  esercitano  la potesta' legislativa concorrente in
materia   di   emittenza   radiotelevisiva   in  ambito  regionale  o
provinciale nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Capo
I  e  sulla base dei seguenti principi, come indicati nel testo unico
di cui al comma 1:
  a)   previsione   che   la   trasmissione   di   programmi  per  la
   radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale
   o  provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti
   servizi   dal   vigente   regolamento   delle   radiocomunicazioni
   dell'Unione  internazionale  delle telecomunicazioni, nel rispetto
   degli  accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea
   e di quella nazionale, nonche' dei piani nazionali di ripartizione
   e di assegnazione delle radiofrequenze;
  b)  attribuzione  a  organi della regione o degli enti locali delle
   competenze  in  ordine  al rilascio dei provvedimenti abilitativi,
   autorizzatori   e  concessori  necessari  per  l'accesso  ai  siti
   previsti  dal  piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in
   base   alle   vigenti  disposizioni  nazionali  e  regionali,  per
   l'installazione  di  reti e di impianti, nel rispetto dei principi
   di  non  discriminazione, proporzionalita' e obiettivita', nonche'
   nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della
   salute,  di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e
   delle bellezze naturali;
  c)  attribuzione  a  organi  della  regione o della provincia delle
   competenze   in   ordine  al  rilascio  delle  autorizzazioni  per
   fornitore  di  contenuti  o  per  fornitore di servizi interattivi
   associati  o  di  servizi  di  accesso condizionato destinati alla
   diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
  d)  previsione  che  il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla
   lettera  c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della
   potenzialita'  economica  del soggetto richiedente, della qualita'
   della  programmazione  prevista  e  dei  progetti radioelettrici e
   tecnologici,  della  pregressa  presenza sul mercato, delle ore di
   trasmissione effettuate, della qualita' dei programmi, delle quote
   percentuali  di  spettacoli e di servizi informativi autoprodotti,
   del  personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti
   iscritti   all'Albo  professionale,  e  degli  indici  di  ascolto
   rilevati;   il   titolare  della  licenza  di  operatore  di  rete
   televisiva  in  tecnica  digitale  in ambito locale, qualora abbia
   richiesto   una   o   piu'   autorizzazioni   per  lo  svolgimento
   dell'attivita'  di  fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a
   ottenere  almeno  un'autorizzazione  che consenta di irradiare nel
   blocco  di  programmi  televisivi  numerici  di  cui  alla licenza
   rilasciata;
  e)  definizione,  da  parte  della  legislazione  regionale,  degli
   specifici   compiti   di   pubblico   servizio   che  la  societa'
   concessionaria  del  servizio pubblico generale di radiodiffusione
   e'  tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione
   destinati  alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per
   le   province   autonome   di  Trento  e  di  Bolzano,  in  ambito
   provinciale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge;
   e',  comunque,  garantito  un adeguato servizio di informazione in
   ambito regionale o provinciale;
  f)  attribuzione  alle regioni e alle province autonome di Trento e
   di  Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con il
   Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con
   la  societa'  concessionaria  del  servizio  pubblico  generale di
   radiodiffusione  per  la  definizione  degli  obblighi di cui alla
   lettera  e),  nel  rispetto della liberta' di iniziativa economica
   della   societa'   concessionaria,   anche   con   riguardo   alla
   determinazione    dell'organizzazione    dell'impresa;   ulteriori
   principi    fondamentali    relativi    allo   specifico   settore
   dell'emittenza  in  ambito  regionale o provinciale possono essere
   ricavati  dalle  disposizioni  legislative  vigenti  alla  data di
   entrata  in  vigore  della  presente legge in materia di emittenza
   radiotelevisiva   in   ambito   locale,   comunque   nel  rispetto
   dell'unita'  giuridica  ed  economica dello Stato e assicurando la
   tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni concernenti i
   diritti  civili  e  sociali  e  la tutela dell'incolumita' e della
   sicurezza pubbliche.
  3.  Lo  schema  del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo
l'acquisizione  del parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,   di   seguito  denominata  "Conferenza  Stato-regioni",  e'
trasmesso  alle  Camere  per l'acquisizione del parere da parte delle
competenti    Commissioni   parlamentari,   compreso   quello   della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro
sessanta   giorni   dall'assegnazione   alle   Commissioni  medesime.
Acquisiti  tali  pareri,  il  Governo  ritrasmette  il  testo, con le
proprie   osservazioni   e   con  le  eventuali  modificazioni,  alla
Conferenza  Stato-regioni  e alle Camere per il parere definitivo, da
rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
  4.  Le  disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge  nelle  materie  appartenenti alla
legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione,
fino  alla  data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in
materia.

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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  27  dicembre  2004,  n. 306 ha disposto che " il termine di
dodici mesi indicato al comma 1 del medesimo articolo e' prorogato di
tre mesi"
Capo IV
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA
DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

 
                              Art. 17.
(Definizione    dei    compiti   del   servizio   pubblico   generale
                          radiotelevisivo)

1.  Il  servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo e' affidato per
concessione a una societa' per azioni, che lo svolge sulla base di un
contratto  nazionale  di  servizio  stipulato  con il Ministero delle
comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  provinciali,  con i quali sono
individuati  i  diritti e gli obblighi della societa' concessionaria.
Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2.   Il   servizio   pubblico   generale  radiotelevisivo,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce:
a)  la  diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche
di  pubblico  servizio  della  societa'  concessionaria con copertura
integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato
della scienza e della tecnica;
b)   un   numero   adeguato  di  ore  di  trasmissioni  televisive  e
radiofoniche    dedicate   all'educazione,   all'informazione,   alla
formazione,  alla promozione culturale, con particolare riguardo alla
valorizzazione  delle  opere  teatrali, cinematografiche, televisive,
anche  in  lingua  originale, e musicali riconosciute di alto livello
artistico  o  maggiormente innovative; tale numero di ore e' definito
ogni  tre anni con deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;  dal  computo di tali ore sono escluse le trasmissioni
di intrattenimento per i minori;
c)  la  diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo
proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e
su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d)  l'accesso  alla programmazione, nei limiti e secondo le modalita'
indicati   dalla   legge,   in   favore  dei  partiti  e  dei  gruppi
rappresentati  in  Parlamento  e  in  assemblee e consigli regionali,
delle   organizzazioni   associative   delle  autonomie  locali,  dei
sindacati  nazionali,  delle  confessioni  religiose,  dei  movimenti
politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle
associazioni   nazionali  del  movimento  cooperativo  giuridicamente
riconosciute,  delle  associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri  nazionale  e  regionali,  dei gruppi etnici e linguistici e
degli  altri  gruppi  di  rilevante interesse sociale che ne facciano
richiesta;
e)   la   costituzione   di   una  societa'  per  la  produzione,  la
distribuzione   e   la   trasmissione  di  programmi  radiotelevisivi
all'estero,  finalizzati  alla conoscenza e alla valorizzazione della
lingua,    della   cultura   e   dell'impresa   italiane   attraverso
l'utilizzazione   dei   programmi   e   la   diffusione   delle  piu'
significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f)  la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua
tedesca  e  ladina  per  la  provincia autonoma di Bolzano, in lingua
ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la
regione  autonoma  Valle  d'Aosta  e in lingua slovena per la regione
autonoma Friuli Venezia Giulia;
g)  la  trasmissione gratuita dei messaggi di utilita' sociale ovvero
di  interesse  pubblico  che  siano  richiesti  dalla  Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  e  la trasmissione di adeguate informazioni
sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane;
h)  la  trasmissione,  in  orari  appropriati, di contenuti destinati
specificamente  ai  minori,  che tengano conto delle esigenze e della
sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva;
i)  la  conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi,
garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
l)  la  destinazione  di  una quota non inferiore al 15 per cento dei
ricavi  complessivi  annui  alla  produzione  di  opere  europee, ivi
comprese  quelle  realizzate  da  produttori indipendenti; tale quota
trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo
la data di entrata in vigore della presente legge;
m)  la  realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle
infrastrutture  per  la  trasmissione  radiotelevisiva  su  frequenze
terrestri in tecnica digitale;
n)  la  realizzazione  di  servizi  interattivi  digitali di pubblica
utilita';
o)  il  rispetto  dei  limiti  di affollamento pubblicitario previsti
dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
p)  l'articolazione  della societa' concessionaria in una o piu' sedi
nazionali   e   in  sedi  in  ciascuna  regione  e,  per  la  regione
Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
q)  l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di
handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;
r)  la  valorizzazione  e  il  potenziamento dei centri di produzione
decentrati,  in particolare per le finalita' di cui alla lettera b) e
per  le  esigenze  di  promozione  delle  culture  e  degli strumenti
linguistici locali;
s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza.
3.  Le  sedi  regionali  o,  per  le province autonome di Trento e di
Bolzano,  le  sedi  provinciali  della  societa'  concessionaria  del
servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo  operano  in  regime di
autonomia  finanziaria  e  contabile  in  relazione  all'attivita' di
adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  dal  Ministro  delle  comunicazioni prima di
ciascun  rinnovo  triennale  del contratto nazionale di servizio sono
fissate  le  linee-guida  sul  contenuto degli ulteriori obblighi del
servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo,  definite in relazione
allo  sviluppo  dei  mercati,  al progresso tecnologico e alle mutate
esigenze culturali, nazionali e locali.
5.  Alla  societa'  cui  e' affidato mediante concessione il servizio
pubblico  generale  radiotelevisivo  e'  consentito  lo  svolgimento,
direttamente   o   attraverso   societa'   collegate,   di  attivita'
commerciali  ed  editoriali,  connesse  alla  diffusione di immagini,
suoni  e dati, nonche' di altre attivita' correlate, purche' esse non
risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi
concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
                              Art. 18.
   (Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del
servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo,  coperto dal canone di
abbonamento  di  cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito   dalla   legge  4  giugno  1938,  n.  880,  e  successive
modificazioni,  e  di  assicurare la trasparenza e la responsabilita'
nell'utilizzo  del finanziamento pubblico, la societa' concessionaria
predispone  il  bilancio  di  esercizio indicando in una contabilita'
separata  i  ricavi  derivanti  dal  gettito  del  canone e gli oneri
sostenuti  nell'anno  solare precedente per la fornitura del suddetto
servizio,  sulla  base  di uno schema approvato dall'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla
base  di  principi  di  contabilita'  applicati  in  modo  coerente e
obiettivamente  giustificati  e definendo con chiarezza i principi di
contabilita'  analitica  secondo  cui  vengono tenuti conti separati.
Ogni  qualvolta  vengano  utilizzate  le stesse risorse di personale,
apparecchiature  o  impianti  fissi  o  risorse  di altra natura, per
assolvere  i  compiti  di  servizio  pubblico  generale  e  per altre
attivita',  i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della
differenza   tra  i  costi  complessivi  della  societa'  considerati
includendo  o  escludendo  le  attivita'  di  servizio  pubblico.  Il
bilancio,   entro   trenta  giorni  dall'approvazione,  e'  trasmesso
all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni e al Ministero
delle comunicazioni.
2. La contabilita' separata tenuta ai sensi del comma 1 e' soggetta a
controllo  da  parte  di  una  societa'  di  revisione nominata dalla
societa' concessionaria e scelta dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni  tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto
presso  la  Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi
dell'articolo  161  del  testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58. All'attivita' della societa' di revisione si
applicano  le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III
della  parte  IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
3.  Entro  il  mese  di  novembre  di ciascun anno, il Ministro delle
comunicazioni  con  proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone
di  abbonamento  in  vigore  dal  1° gennaio dell'anno successivo, in
misura   tale   da  consentire  alla  societa'  concessionaria  della
fornitura  del  servizio  di  coprire  i  costi  che  prevedibilmente
verranno  sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi
di   servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo  affidati  a  tale
societa',  come  desumibili  dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo
anche  in  considerazione  il  tasso  di  inflazione programmato e le
esigenze  di  sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del
gettito  del  canone  dovra'  essere  operata  con  riferimento anche
all'articolazione  territoriale  delle reti nazionali per assicurarne
l'autonomia economica.
4.  E' fatto divieto alla societa' concessionaria della fornitura del
servizio  pubblico  di  cui  al comma 3 di utilizzare, direttamente o
indirettamente,   i   ricavi  derivanti  dal  canone  per  finanziare
attivita' non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
                              Art. 19.
               (Verifica dell'adempimento dei compiti)

1.  In  conformita'  a  quanto  stabilito  nella  comunicazione della
Commissione  delle  Comunita' europee 2001/C 320/04, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  C 320 del 15 novembre
2001,  relativa  all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al
servizio  pubblico  di radiodiffusione, e' affidato all'Autorita' per
le  garanzie  nelle  comunicazioni  il  compito  di verificare che il
servizio   pubblico  generale  radiotelevisivo  venga  effettivamente
prestato  ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del
contratto  nazionale  di  servizio  e  degli  specifici  contratti di
servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  tenendo  conto  anche  dei parametri di qualita' del
servizio  e  degli  indici di soddisfazione degli utenti definiti nel
contratto medesimo.
2.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni, nei casi di
presunto  inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o
su  impulso  del  Ministero  delle  comunicazioni  per  il  contratto
nazionale  di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome
di  Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica
l'apertura  dell'istruttoria  al rappresentante legale della societa'
concessionaria,  che  ha diritto di essere sentito, personalmente o a
mezzo  di  procuratore  speciale, nel termine fissato contestualmente
alla  notifica e ha facolta' di presentare deduzioni e pareri in ogni
fase  dell'istruttoria,  nonche'  di  essere nuovamente sentito prima
della chiusura di questa.
3.  L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' in ogni fase
dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano
in  possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai
fini  dell'istruttoria;  disporre  ispezioni al fine di controllare i
documenti  aziendali  e  di  prenderne copia, anche avvalendosi della
collaborazione  di  altri  organi  dello  Stato;  disporre  perizie e
analisi economiche e statistiche, nonche' la consultazione di esperti
in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
4.  Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese
oggetto  di istruttoria da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni  sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni.
5.  I  funzionari  dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma  3  sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
6.   Con   provvedimento   dell'Autorita'   per   le  garanzie  nelle
comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al
comma  3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino
a  25  mila euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo,
di  fornire  le  informazioni  o  di  esibire i documenti ovvero alla
sanzione  amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro se forniscono
informazioni  o  esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve
le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
7.  Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni  ravvisa  infrazioni  agli  obblighi di cui al comma 1,
fissa alla societa' concessionaria il termine, comunque non superiore
a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi
di  infrazioni  gravi,  tenuto  conto  della  gravita' e della durata
dell'infrazione,  l'Autorita' dispone, inoltre, l'applicazione di una
sanzione  amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato
realizzato    nell'ultimo   esercizio   chiuso   anteriormente   alla
notificazione   della  diffida,  fissando  i  termini,  comunque  non
superiori  a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al
pagamento della sanzione.
8.  In  caso  di  inottemperanza  alla  diffida  di  cui  al comma 7,
l'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione
amministrativa  pecuniaria  fino al 3 per cento del fatturato ovvero,
nei  casi  in  cui  sia  stata applicata la sanzione di cui al citato
comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della
sanzione  gia'  applicata  con  un limite massimo del 3 per cento del
fatturato  come individuato al medesimo comma 7, fissando altresi' il
termine  entro  il  quale  il  pagamento  della  sanzione deve essere
effettuato.  Nei  casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' per le
garanzie   nelle   comunicazioni   puo'   disporre   la   sospensione
dell'attivita' d'impresa fino a novanta giorni.
9.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni da' conto dei
risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.
                              Art. 20.
        (Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1.  La  concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e'
affidata,  per  la  durata  di  dodici  anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2.  Per  quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la
RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa  e'  assoggettata alla disciplina
generale  delle  societa'  per  azioni,  anche  per  quanto  concerne
l'organizzazione e l'amministrazione.
3.   Il   consiglio  di  amministrazione  della  RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, composto da nove membri, e' nominato dall'assemblea. Il
consiglio,  oltre  a essere organo di amministrazione della societa',
svolge  anche  funzioni  di controllo e di garanzia circa il corretto
adempimento  delle  finalita'  e degli obblighi del servizio pubblico
generale radiotelevisivo.
4.  Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i
soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai
sensi   dell'articolo  135,  secondo  comma,  della  Costituzione  o,
comunque,    persone   di   riconosciuto   prestigio   e   competenza
professionale  e  di  notoria  indipendenza  di comportamenti, che si
siano  distinte  in  attivita'  economiche, scientifiche, giuridiche,
della  cultura  umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi
significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti
vengono,  a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la
durata   del   mandato.  Il  mandato  dei  membri  del  consiglio  di
amministrazione  dura  tre anni e i membri sono rieleggibili una sola
volta.
5.  La  nomina  del  presidente  del  consiglio di amministrazione e'
effettuata  dal  consiglio  nell'ambito  dei  suoi  membri  e diviene
efficace  dopo  l'acquisizione  del  parere  favorevole,  espresso  a
maggioranza  dei  due  terzi  dei  suoi componenti, della Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
6.  L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A
tale  fine  l'assemblea  e' convocata con preavviso, da pubblicare ai
sensi  dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni
prima  di  quello  fissato  per  l'adunanza; a pena di nullita' delle
deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine
del  giorno  pubblicato  deve contenere tutte le materie da trattare,
che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le
liste  possono  essere presentate da soci che rappresentino almeno lo
0,5  per  cento  delle  azioni  aventi diritto di voto nell'assemblea
ordinaria  e  sono  rese  pubbliche, mediante deposito presso la sede
sociale  e  annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui
due  economici,  rispettivamente,  almeno venti giorni e dieci giorni
prima  dell'adunanza.  Salvo quanto previsto dal presente articolo in
relazione  al  numero massimo di candidati della lista presentata dal
Ministero  dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un
numero  di  candidati  pari  al numero di componenti del consiglio da
eleggere.  Ciascun  socio avente diritto di voto puo' votare una sola
lista.  Nel  caso  in  cui  siano state presentate piu' liste, i voti
ottenuti  da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi
da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti cosi' ottenuti
sono  assegnati  progressivamente  ai  candidati  di  ciascuna  lista
nell'ordine  dalla  stessa  previsto  e si forma un'unica graduatoria
nella  quale  i  candidati  sono  ordinati  sulla  base del quoziente
ottenuto.  Risultano  eletti  coloro  che  ottengono i quozienti piu'
elevati. In caso di parita' di quoziente, risulta eletto il candidato
della  lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria
minore.  Le  procedure  di  cui  al presente comma si applicano anche
all'elezione del collegio sindacale.
7.  Il  rappresentante  del  Ministero  dell'economia e delle finanze
nell'assemblea,  in  sede  di  nomina  dei  membri  del  consiglio di
amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione
dello  Stato,  presenta una autonoma lista di candidati, indicando un
numero  massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui
e'  titolare  lo  Stato.  Tale  lista  e'  formulata sulla base delle
delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza   dei  servizi  radiotelevisivi  e  delle  indicazioni  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione
secondo le modalita' e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8.  Il  rappresentante  del  Ministero dell'economia e delle finanze,
nelle   assemblee   della   societa'   concessionaria  convocate  per
l'assunzione  di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o
la  promozione  di  azione  di  responsabilita'  nei  confronti degli
amministratori,  esprime  il  voto  in conformita' alla deliberazione
della   Commissione   parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
vigilanza   dei   servizi  radiotelevisivi  comunicata  al  Ministero
medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del
10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in
considerazione  dei  rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse
generale  connessi  allo  svolgimento  del servizio pubblico generale
radiotelevisivo   da   parte  della  concessionaria,  ai  fini  della
formulazione  dell'unica  lista  di  cui  al  comma 7, la Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi  indica sette membri eleggendoli con il voto limitato
a  uno;  i  restanti  due  membri, tra cui il presidente, sono invece
indicati  dal  socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene
efficace  dopo  l'acquisizione  del  parere  favorevole,  espresso  a
maggioranza  dei  due  terzi  dei  suoi componenti, della Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.  In  caso di dimissioni o impedimento permanente del
presidente  o  di uno o piu' membri, i nuovi componenti sono nominati
con  le  medesime  procedure del presente comma entro i trenta giorni
successivi  alla  comunicazione  formale  delle  dimissioni presso la
medesima Commissione.
10.  Le  disposizioni  di  cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il
novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  chiusura della prima
offerta  pubblica  di  vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21,
comma  3.  Ove,  anteriormente  alla  predetta  data,  sia necessario
procedere  alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza
naturale del mandato o per altra causa, a cio' si provvede secondo le
procedure di cui ai commi 7 e 9.
                              Art. 21.
(Dismissione     della     partecipazione     dello    Stato    nella
                 RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge  e'  completata  la  fusione per incorporazione della
RAI-Radiotelevisione  italiana Spa nella societa' RAI-Holding Spa. Ai
fini  di  tale  operazione,  i termini di cui agli articoli 2501-ter,
ultimo  comma,  2501-septies,  primo  comma, e 2503, primo comma, del
codice   civile,   sono   dimezzati.  Le  licenze,  autorizzazioni  e
concessioni  di  cui e' titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa
saranno,  per  effetto  della  presente  legge,  trasferite  di pieno
diritto  alla  societa'  incorporante,  senza necessita' di ulteriori
provvedimenti.
2.  Per  effetto  dell'operazione  di  fusione  di cui al comma 1, la
societa'   RAI-Holding   Spa   assume  la  denominazione  sociale  di
"RAI-Radiotelevisione italiana Spa" e il consiglio di amministrazione
della  societa'  incorporata  assume  le  funzioni  di  consiglio  di
amministrazione   della   societa'   risultante   dalla  fusione.  Le
disposizioni  della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione
italiana  Spa  si  intenderanno  riferite  alla  societa'  risultante
dall'operazione di fusione.
3.  Entro  quattro mesi dalla data di completamento della fusione per
incorporazione  di  cui  al  comma  1  e' avviato il procedimento per
l'alienazione     della     partecipazione    dello    Stato    nella
RAI-Radiotelevisione  italiana Spa come risultante dall'operazione di
fusione  di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta
pubblica  di vendita, in conformita' al testo unico di cui al decreto
legislativo  24  febbraio  1998, n. 58, e successive modificazioni, e
relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474,  e  successive  modificazioni.  Con una o piu' deliberazioni del
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica  sono
definiti  i tempi, le modalita' di presentazione, le condizioni e gli
altri  elementi  dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di
cui al presente comma.
4.  Una  quota  delle  azioni  alienate  e'  riservata  agli aderenti
all'offerta  che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con
il  pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge
21  febbraio  1938,  n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.
880,  e  successive  modificazioni.  Tali  azioni  non possono essere
alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.
5.  In  considerazione  dei  rilevanti  e  imprescindibili  motivi di
interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del
servizio    pubblico    generale    radiotelevisivo   affidata   alla
RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa,  e' inserita nello statuto della
societa'  la  clausola di limitazione del possesso azionario prevista
dall'articolo  3,  comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
prevedendosi  il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle
azioni  aventi  diritto  di  voto  per  tutti i soggetti indicati dal
medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto
o  di  blocco,  o  comunque  gli  accordi  relativi alla modalita' di
esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione
italiana  Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante
soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione
complessiva  superiore  al  limite  di  possesso  azionario del 2 per
cento,   riferito   alle   azioni   aventi  diritto  di  voto,  o  la
presentazione  congiunta  di  liste  da  parte  di  soggetti  in tale
posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della
societa',  non  sono  modificabili e restano efficaci senza limiti di
tempo.
6.  Fino  al  31  dicembre 2005 e' vietata la cessione da parte della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda.
7.  I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato
di  azioni  ordinarie  della  RAI-Radiotelevisione  italiana Spa sono
destinati  per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli
di  Stato,  di  cui  alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive
modificazioni.  La restante quota e' destinata al finanziamento degli
incentivi   all'acquisto   e   alla   locazione  finanziaria  di  cui
all'articolo 25, comma 7.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI

 
                              Art. 22.
(Attuazione  del  piano  nazionale  di  assegnazione  delle frequenze
           radiofoniche e televisive in tecnica digitale)

1.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni definisce il
programma  di  attuazione  del  piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando
la   sperimentazione   e  osservando  criteri  di  gradualita'  e  di
salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.
2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze
e   in   materia   di  accesso  alle  infrastrutture  si  applica  la
disposizione  dell'articolo  1, comma 11, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
                              Art. 23.
(Disciplina  della  fase  di  avvio  delle trasmissioni televisive in
                          tecnica digitale)

1.  Fino  all'attuazione  del  piano  nazionale di assegnazione delle
frequenze  televisive  in  tecnica  digitale,  i soggetti esercenti a
qualunque  titolo  attivita'  di radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale  e  locale  in possesso dei requisiti previsti per ottenere
l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica
digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23
gennaio  2001,  n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo   2001,   n.   66,  possono  effettuare,  anche  attraverso  la
ripetizione   simultanea   dei  programmi  gia'  diffusi  in  tecnica
analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione
delle  reti, nonche' richiedere, a decorrere dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal
regolamento   relativo  alla  radiodiffusione  terrestre  in  tecnica
digitale,  di  cui  alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre
2001,  e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per
avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2.  La  sperimentazione  delle  trasmissioni in tecnica digitale puo'
essere  effettuata  sugli impianti legittimamente operanti in tecnica
analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.  Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i
trasferimenti  di  impianti  o  di rami di azienda tra i soggetti che
esercitano  legittimamente l'attivita' televisiva in ambito nazionale
o  locale,  a  condizione che le acquisizioni operate siano destinate
alla diffusione in tecnica digitale.
4.  In  caso  di  indebita occupazione delle frequenze televisive che
possono  essere  utilizzate  per  la  sperimentazione di trasmissioni
televisive  digitali  terrestri  e  di  servizi  interattivi ai sensi
dell'articolo  41,  comma  7,  della  legge 16 gennaio 2003, n. 3, si
applica  quanto  previsto  dall'articolo  195  del  testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
telecomunicazioni,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.
5.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la licenza di operatore di rete televisiva e' rilasciata, su domanda,
ai  soggetti  che esercitano legittimamente l'attivita' di diffusione
televisiva,  in  virtu'  di titolo concessorio ovvero per il generale
assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto
una  copertura  non inferiore al 50 per cento della popolazione o del
bacino locale.
6.  I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva
devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda,
l'obbligo  di  osservare  le  disposizioni  che saranno stabilite nel
provvedimento previsto dall'articolo 29 del regolamento relativo alla
radiodiffusione   terrestre   in   tecnica   digitale,  di  cui  alla
deliberazione  dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni 15
novembre  2001,  n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  284  del 6 dicembre 2001, e successive
modificazioni.
7.  La  domanda  per  ottenere il rilascio di licenza di operatore di
rete  televisiva in ambito nazionale puo' essere presentata anche dai
soggetti  legittimamente  operanti in ambito locale che dimostrino di
essere  in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza
di  operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a
raggiungere,   entro  sei  mesi  dalla  domanda,  una  copertura  non
inferiore  al  50  per  cento della popolazione, nonche' rinuncino ai
titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.
8.  I  soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di
entrata   in  vigore  della  presente  legge,  in  virtu'  di  titolo
concessorio  o  autorizzativo,  se titolari di piu' emittenti con una
copertura  comunque  inferiore  al  50  per  cento della popolazione,
possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' di operatore di rete
locale.
9.  Al  fine  di  agevolare  la conversione del sistema dalla tecnica
analogica   alla   tecnica   digitale  la  diffusione  dei  programmi
radiotelevisivi    prosegue    con    l'esercizio    degli   impianti
legittimamente  in  funzione  alla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge.  Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di
assegnazione  delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta
utilizzabile  ai fini della riallocazione degli impianti che superano
o  concorrono  a  superare  in  modo  ricorrente  i limiti e i valori
stabiliti  in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero
15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
10.  Il  Ministero  delle  comunicazioni  autorizza  le modificazioni
tecnico-operative   idonee   a   razionalizzare  le  reti  analogiche
terrestri  esistenti  e  ad  agevolarne  la  conversione alla tecnica
digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali
che  attribuiscono  tali  competenze alla regione o alla provincia ai
sensi   dell'articolo   16,   comma   2,  lettera  b),  autorizza  le
riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalita'.
11.  Gli  impianti  di  diffusione  e  di collegamento legittimamente
eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente
e'   tenuto  a  darne  immediata  comunicazione  al  Ministero  delle
comunicazioni.
12.  Tutte  le  frequenze  destinate  al  servizio di radiodiffusione
concorrono promiscuamente allo svolgimento dell'attivita' trasmissiva
in  tecnica  analogica  e in tecnica digitale; sono abrogate le norme
vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.
13.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  9 del regolamento
concernente  la  diffusione via satellite di programmi televisivi, di
cui  all'allegato  A annesso alla deliberazione dell'Autorita' per le
garanzie   nelle   comunicazioni   1°  marzo  2000,  n.  127/00/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.
14.  Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino
al  31  dicembre 2006, le disposizioni relative alla realizzazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica.
15.  Le  disposizioni  del presente articolo trovano applicazione nel
rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 25.
                              Art. 24.
(Disciplina  della  fase  di avvio delle trasmissioni radiofoniche in
                          tecnica digitale)

1.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  al fine di
promuovere  lo  sviluppo  della  diffusione  radiofonica  in  tecnica
digitale,  adotta,  sentiti  il  Ministro  delle  comunicazioni  e le
associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche,
entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un regolamento secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)  sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB)
come naturale evoluzione del sistema analogico;
b)  garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di
un'ampia  offerta  di  programmi e servizi in un equilibrato rapporto
tra diffusione nazionale e locale;
c)  previsione  delle  procedure  e  dei termini per la presentazione
delle  domande e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
per  l'esercizio  della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai
soggetti  legittimamente  operanti  ai  sensi  dell'articolo 1, comma
2-bis,  del  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n. 5, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di
semplificazione. I predetti titoli abilitativi potranno permettere la
diffusione  nel  bacino  di  utenza,  o  parte di esso, oggetto della
vigente   concessione   per  la  radiodiffusione  sonora  in  tecnica
analogica;
d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in
conformita' al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione   sonora  in  tecnica  digitale,  relativamente  alle
risorse risultanti in esubero;
e)  definizione  di  norme  di  esercizio  finalizzate al razionale e
corretto  utilizzo  delle  risorse  radioelettriche in relazione alla
tipologia del servizio effettuato;
f)  definizione  delle  fasi di sviluppo della diffusione radiofonica
digitale  anche  in  riferimento  al  ruolo  della concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo;
g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione del piano nazionale
di  assegnazione  delle  frequenze  anche  relativamente ai limiti al
cumulo dei programmi radiofonici.
2.  Al  fine  di  agevolare  il  passaggio alla diffusione in tecnica
digitale  (T-DAB),  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  il Ministro delle comunicazioni puo'
stabilire  un programma con cui sono individuate specifiche misure di
sostegno,  sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle
imprese  radiofoniche  e  la  concessionaria  del  servizio  pubblico
radiotelevisivo.
3.  Al  fine  di  agevolare  il  passaggio alla diffusione in tecnica
digitale  (T-DAB)  si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro
consorzi, le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 23.
4. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Uno  stesso
soggetto,  esercente  la  radiodiffusione  sonora  in  ambito locale,
direttamente   o  attraverso  piu'  soggetti  tra  loro  collegati  o
controllati,  puo' irradiare il segnale fino ad una copertura massima
di quindici milioni di abitanti".
                              Art. 25.
(Accelerazione  e agevolazione della conversione alla trasmissione in
                          tecnica digitale)

1.  Ai  fini  dello  sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31
dicembre  2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di
programmi   in  chiaro  accessibili  mediante  decoder  o  ricevitori
digitali.
2.   La   societa'  concessionaria  del  servizio  pubblico  generale
radiotelevisivo,  avvalendosi  anche  della  riserva  di  blocchi  di
diffusione   prevista  dal  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n.  5,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e'
tenuta  a  realizzare  almeno  due blocchi di diffusione su frequenze
terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:
a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.
3.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni, entro il 30
aprile  2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi
televisivi    digitali    terrestri    allo    scopo   di   accertare
contestualmente,  anche  tenendo  conto  delle  tendenze  in atto nel
mercato:
a)  la  quota  di  popolazione  coperta  dalle  nuove  reti  digitali
terrestri che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento;
b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili;
c)  l'effettiva  offerta  al pubblico su tali reti anche di programmi
diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
4.  Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al
comma 3, l'Autorita' invia una relazione al Governo e alle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica  nella  quale  da' conto dell'accertamento effettuato. Ove
l'Autorita'   accerti   che  non  si  siano  verificate  le  predette
condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo
2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5.  La  societa' concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il
Ministero  delle  comunicazioni,  individua  uno  o  piu'  bacini  di
diffusione,  di  norma  coincidenti  con uno o piu' comuni situati in
aree  con  difficolta'  di ricezione del segnale analogico, nei quali
avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica
digitale.
6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la
societa'  concessionaria  assicura,  comunque, la trasmissione di tre
programmi  televisivi  in  tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e
nei  modi  di  cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica
digitale  in  chiaro,  attuando condizioni di effettivo policentrismo
territoriale,  in  particolare  ripartendo in modo equilibrato, anche
valutando    la   proporzione   degli   abbonati,   l'ideazione,   la
realizzazione  e  la produzione di programmi con diffusione in ambito
nazionale  tra  i  centri di produzione e le sedi regionali esistenti
alla  data  di  entrata in vigore della presente legge. Nella fase di
transizione  alla  trasmissione  in  tecnica  digitale devono inoltre
risultare  complessivamente  impegnate,  sulla  competenza di ciascun
esercizio  finanziario,  per  almeno  il  60  per  cento a favore dei
giornali  quotidiani  e  periodici,  le  somme che le amministrazioni
pubbliche   o   gli   enti   pubblici   anche   economici   destinano
singolarmente,  per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto
di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.
7.  Con  regolamento,  da  emanare  su  proposta  del  Ministro delle
comunicazioni,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  sono  definiti,  nei  limiti della copertura
finanziaria  di  cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge
conseguita  anche  mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli
incentivi  all'acquisto  e  alla  locazione finanziaria necessari per
favorire   la   diffusione  nelle  famiglie  italiane  di  apparecchi
utilizzabili  per  la  ricezione  di  segnali  televisivi  in tecnica
digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi
trasmessi  in  tecnica  digitale.  Il  regolamento di cui al presente
comma   puo'  essere  attuato  ovvero  modificato  o  integrato  solo
successivamente    alla    riscossione    dei    proventi   derivanti
dall'attuazione  dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante
cessione di crediti futuri.
8.  Ove,  in  base  all'accertamento  svolto  dall'Autorita'  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e
4,  risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a),
b)  e  c),  e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione
delle  frequenze  televisive in tecnica digitale, il limite al numero
complessivo  di programmi per ogni soggetto e' del 20 per cento ed e'
calcolato  sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o
irradiati  anche  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  1,  in ambito
nazionale   su   frequenze  terrestri  indifferentemente  in  tecnica
analogica  o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in
tecnica  digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove
raggiungano  una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al
fine  del  rispetto  del limite del 20 per cento non sono computati i
programmi  che  costituiscono  la  replica  simultanea  di  programmi
irradiati in tecnica analogica.
9.  Il  criterio  di  calcolo  di  cui  al comma 8 si applica solo ai
soggetti  i  quali  trasmettono  in  tecnica  digitale  programmi che
raggiungano  una  copertura  pari  al  50 per cento della popolazione
nazionale.
10.  Per  la  societa'  concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi
della  riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23
gennaio  2001,  n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui
al comma 8.
11.  Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi
1   e   3  e  al  conseguente  effettivo  ampliamento  delle  offerte
disponibili  e  del  pluralismo nel settore televisivo previsti dalla
Corte  costituzionale,  il  periodo  di validita' delle concessioni e
delle  autorizzazioni  per  le  trasmissioni  in tecnica analogica in
ambito  nazionale,  che  siano  consentite ai sensi del comma 8, e in
ambito  locale  e'  prolungato  dal Ministero delle comunicazioni, su
domanda  dei  soggetti  interessati,  fino  alla scadenza del termine
previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni
in  tecnica digitale; tale domanda puo' essere presentata entro il 25
luglio  2005  dai soggetti che gia' trasmettano contemporaneamente in
tecnica  digitale  e,  se  emittenti  nazionali, con una copertura in
tecnica  digitale  di  almeno  il  50  per  cento  della  popolazione
nazionale.  In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 23,
fino  alla  completa  attuazione  del  piano  di  assegnazione  delle
frequenze   in   tecnica   digitale,   non   appena   le  imprese  di
radiodiffusione  televisiva  in  ambito locale dimostreranno di avere
raggiunto  una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20 per
cento   della  effettiva  copertura  in  tecnica  analogica  potranno
presentare  domanda  per  ottenere  la licenza di operatore in ambito
locale.  Allo  scopo  di  ottenere  la licenza di operatore in ambito
locale  occorre, oltre agli impegni previsti alle lettere a) e c) del
comma  2  dell'articolo  35 della deliberazione dell'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni  15  novembre  2001,  n.  435/01/CONS,
pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284
del  6  dicembre  2001,  e  successive  modificazioni,  impegnarsi  a
investire in infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della
licenza  un importo non inferiore ad un milione di euro per bacino di
diffusione  per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale.
Tale  importo  minimo  e'  ridotto  a  500.000  euro  per una licenza
limitata  a  un bacino di estensione inferiore a quello regionale e a
250.000  euro  per  ogni  licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori
bacini  di  diffusione  in  ambito  regionale.  Ai  fini dell'impegno
suddetto  sono  comunque considerati gli importi per gli investimenti
operati  ai  sensi  della  legge  5  marzo  2001,  n.  57,  e  per la
sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale.
12.  Fino  alla  scadenza  del  termine  previsto  dalla legge per la
conversione  definitiva  delle  trasmissioni  in tecnica digitale, in
deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il
regime  della  licenza  individuale  per  l'attivita' di operatore di
rete.
13.  Al  fine  di  consentire  la  riconversione delle tecnologie, la
societa'  concessionaria  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo e'
autorizzata  a  ridefinire,  entro  tre mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  la convenzione con la Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  per la diffusione dei programmi all'estero,
anche  con  riferimento  alla  diffusione in onde medie e corte. Alla
legge   14   aprile   1975,   n.  103,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
a)  all'articolo  19,  primo  comma,  lettera  b),  sono soppresse le
parole: "ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica
5 agosto 1962, n. 1703";
b) all'articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: "mentre
le trasmissioni" fino alla fine del comma.
                              Art. 26.
(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per
            le province autonome di Trento e di Bolzano)

1.  Fermo  restando  il  rispetto  dei principi fondamentali previsti
dalla presente legge, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  provvedono alle finalita' della
presente  legge  nell'ambito  delle  specifiche  competenze  ad  esse
spettanti  ai  sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione,  anche  con  riferimento  alle  disposizioni del titolo V
della  parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono
forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
                              Art. 27.
                  (Sanatoria di impianti esistenti)

1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge da almeno dieci anni,
ancorche'  relativi a frequenze non censite ai sensi dell'articolo 32
della  legge  6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in
quanto  destinate  a  migliorare le potenzialita' del bacino d'utenza
connesso  all'impianto  principale  regolarmente  censito e munito di
concessione,  ancorche'  oggetto  di  provvedimento  di spegnimento o
analogo, purche':
a)  detti  impianti  appartengano a soggetti muniti di concessione ai
sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con
le norme urbanistiche vigenti in loco;
b)  gli  stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione
tecnica  che  ne comprovi la finalita' sopra indicata, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c)   detti   impianti   non   interferiscano   con   altri   impianti
legittimamente operanti;
d)  detti  impianti  non  servano  capoluoghi di provincia o comunque
citta' con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W;
f)  si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna
ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare.
                              Art. 28.
                            (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)  legge  14  aprile  1975,  n. 103, ad esclusione degli articoli 1,
commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III,
IV  e  V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente
legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente
legge;
b)  articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n.
67;
c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15,
commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d)  articolo  4,  comma  1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n.
408,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n.
483;
e)  legge  25  giugno  1993,  n. 206, ad esclusione dell'articolo 3 e
dell'articolo  5,  salvo  comunque  quanto  previsto dall'articolo 20
della presente legge;
f)  articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9,
10,  11,  14,  15  e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31
luglio 1997, n. 249;
g)  articolo  2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.
                              Art. 29.
                         (Entrata in vigore)

1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
     Data a Roma, addi' 3 maggio 2004

                               CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Tratto da: www.indultopoli.com, testo di Roberto Casiraghi.