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RISORSE PER LA POLITICA
Legge Gasparri (sul sistema
radiotelevisivo)
Agg. 16.10.06
LEGGE 3 maggio 2004, n. 112
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo
e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. (2)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
Art. 2. (2)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
Art. 3. (2)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
Art. 4. (2)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
Art. 5. (2)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
Art. 6. (2)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
Art. 7 (3)
(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito
locale)
1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e
promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unita'
politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a
tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela
l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della
capacita' trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di
assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su
frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla
fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non puo' detenere piu' di tre concessioni o
autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di
ciascun bacino di utenza in ambito locale e piu' di sei per bacini
regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in
ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all'articolo 2,
comma 1, lettera l), e' consentito di trasmettere, indipendentemente
dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di
servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra
indicati. E' consentita la programmazione anche unificata sino
all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni
o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno
di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale e' consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito
locale alla data di entrata in vigore della presente legge di
proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti
limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica
digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere
programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un
quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle
diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale
e' rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente
all'attuazione dei predetti piani, tale facolta' e' consentita ai
titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito
locale. Alle emittenti radiotelevisive locali e' consentito, anche ai
predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari
differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso piu'
impianti di messa in onda, nonche' di utilizzare, su base di non
interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine
necessari. Alle medesime e', altresi', con sentito di utilizzare i
collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i
transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente
dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi
direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti.
L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni
non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre
quello stabilito per l'attivita' di radiodiffusione sonora e
televisiva locale.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si
impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento
della propria programmazione non sono soggette al limite di
affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del
presente articolo, nonche' agli obblighi informativi previsti per le
emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare
di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle
emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e' adottato un
apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono
definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalita', per la
revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore
delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi
pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione
reiterata di messaggi volti all'abuso della credulita' popolare anche
in considerazione dell'attivita' del Comitato di controllo di cui
all'articolo 3 del "Codice di autoregolamentazione in materia di
televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di
cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici
concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio,
totogol, totip, lotterie e giochi similari", costituito in data 24
luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo
Comitato.
6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per
cento".
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni
siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione
delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle
disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3
ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di messaggi
pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali,
cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle
inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni
pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata
delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra
novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due
interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di
durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono
consentite tre interruzioni pubblicitarie piu' una interruzione
supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata
ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il
tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e
la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicita'
inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175,
come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42,
e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le
parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di
informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive
locali". All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n.
42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362,
le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di
informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive
locali".
9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "; per le emittenti
radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli
ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento
radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza".
10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici
anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale,
all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono
risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun
esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore
dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale
operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per
almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese
per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla
loro realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche
economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai
fini di pubblicita' istituzionale, di spazi sui mezzi di
comunicazione di massa. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le
comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a
carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa.
I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non
adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di
1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento,
alla contestazione e all'applicazione della sanzione e' l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni
contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
13. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge
25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4
e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 7 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con
esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti
dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la
promozione della distribuzione e della produzione di opere europee,
di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere
programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7
del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.
14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni, le parole: "il 20 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito locale" sono sostituite dalle
seguenti: "il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito
locale".
15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni, le parole: "il 20 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento".
16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui
all'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e
successive modificazioni, puo' comprendere anche la diffusione di
inserzioni pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o
televisive locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora
l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a
regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge
la propria posizione relativamente alla violazione contestata:
riduzione a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni
amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000
euro; riduzione a un ventesimo dell'importo minimo qualora le
sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000
euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative cosi' ridotte dovra'
avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a
5.000 euro, potra' essere corrisposto in tre rate bimestrali, la
prima delle quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. ((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto che "le imprese
richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche' all'
articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, e al presente articolo, decadono dal diritto alla
percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera
documentazione entro un anno dalla richiesta".
Art. 8.
(Diffusioni interconnesse)
1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo
le parole: "sei ore" sono inserite le seguenti: "per le emittenti
radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La
variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei
soggetti autorizzati e' consentita previa comunicazione al Ministero
delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici
giorni".
2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse,
comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti
programmi, l'autonoma e originale identita' locale e le relative
denominazioni identificative di ciascuna emittente.
3. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole:
"sei ore di durata giornaliera" sono inserite le seguenti: "per le
emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le
emittenti televisive".
4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale
che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero
previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di
diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano
richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che
provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero
medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.
5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle
emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a
trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al
giorno sul territorio nazionale comporta la possibilita' per detti
soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di
acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti
televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri
dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata
Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327,
nonche' i programmi satellitari. In caso di eventuale
interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive
estere questa potra' avvenire per un tempo limitato al 50 per cento
di quello massimo stabilito per l'interconnessione.
6. Alle imprese di radiodiffusione sonora e' fatto divieto di
utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue
la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni
interconnesse.
7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo
21, della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal
presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra
emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario
sempreche' le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni,
diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti
comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria
esclude il beneficio di cui al presente comma.
Art. 9.
(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti
radiotelevisivi)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e'
aggiunto il seguente periodo: "Ai soggetti titolari legittimamente
operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformita' di
impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico,
ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici
del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo
autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato
nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al
precedente periodo, ridotte di un terzo".
Art. 10 (4)
(Tutela dei minori nella programmazione televisiva)
1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali
vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute
nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6
agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare (( e
promuovere )) le disposizioni per la tutela dei minori previste dal
Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti
di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle
comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione
parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresi' tenute a garantire, anche
secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione
di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di
programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei
programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai
messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di
comunicazione commerciale e pubblicitaria. (( E' comunque vietata
ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande
contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai
minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e
successive )) Specifiche misure devono essere osservate nelle
trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare
calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i
giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa
dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo
svolgimento di manifestazioni sportive.
3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi
Radiotelevisivi(( . . . . )) e' disciplinato con regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari
opportunita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
(( 3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 e' trasmesso
alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e
della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23
dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni
dall'assegnazione ))
4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al
presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15
della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del
Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle
segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio
1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di
inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi
comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e
minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la
Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera
l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6
agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle
sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata
pubblicita' e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei
notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto".
5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei
minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure
previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n.
223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31
della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo
I della legge 24 novembre 1981, n. 689. (( In caso di violazione
delle medesime norme non e' comunque ammesso il pagamento in misura
ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5
dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990 )) Il Ministero delle
comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico
all'attivita' del Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse
strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al
comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono
elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei
minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
7. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni presenta al
Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia
di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle
eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per
l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione
informativa sullo svolgimento delle attivita' di sua competenza in
materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento
a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali
segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
(( 7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti
di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n.
249, e' in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti
designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori,
nonche' da associazioni rappresentative in campo familiare ed
educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilita
))
8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo
il primo periodo, e' inserito il seguente: "E' altresi' vietata la
pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque
portare alla identificazione dei suddetti minorenni".
9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per
un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonche' di
trasmissioni con le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando
a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in
orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni
effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee,
previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n.
122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la
televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai
minori, nonche' produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei
alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di
trasmissione riservato a tali opere e programmi e' determinato
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 11.
(Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)
1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la
diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto
previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 2
della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere
europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito
nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a
notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla
pubblicita' oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a
televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall'articolo 5
del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa
Autorita' 16 marzo 1999, n. 9/1999.
Art. 12.
(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini
dell'attivita' radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attivita' di
radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle
frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:
a) garantire l'integrita' e l'efficienza della propria rete;
b) minimizzare l'impatto ambientale in conformita' alla normativa
urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa
nazionale e internazionale;
d) garantire la qualita' dei segnali irradiati, conformemente alle
prescrizioni tecniche fissate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e a quelle emanate in sede internazionale;
e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e
risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze
con altre emissioni lecite di radiofrequenze.
2. Il mancato rispetto dei principi di cui al comma 1 o, comunque, il
mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca
ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono adottate
dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il
soggetto interessato, avvisato dell'inizio del procedimento e
invitato a regolarizzare la propria attivita' di trasmissione, non vi
provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione
dell'ingiunzione.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna
il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e
televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio
dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa
radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione
delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in
conformita' con i principi della presente legge, e una riserva in
favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri
pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e
integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine
all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze
linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e
Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di
Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure
previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122.
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio
regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente,
definisce i criteri generali per l'installazione di reti di
comunicazione elettronica, garantendo che i relativi permessi siano
rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri
di parita' di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equita', di
proporzionalita' e di non discriminazione.
7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di
installazione oppure per finalita' di tutela del pluralismo e di
garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni stabilisce, con proprio regolamento, le modalita'
di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di
apparati di rete.
Art. 13.
(Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni)
1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio
dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei
diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni,
anche radiotelevisive.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i
Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina,
relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e
componenti, e' demandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, ad apposito regolamento dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore
radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali e
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Capo II
TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 14.
(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema
integrato delle comunicazioni)
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni
sono tenuti a notificare all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di
consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento
adottato dall'Autorita' medesima, la verifica del rispetto dei
principi enunciati dall'articolo 15.
2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione
di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato
il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli
15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel
sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo
compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di
cui all'articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro,
oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del
sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni
di efficienza economica dell'impresa nonche' degli indici
quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei
prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti
che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema
integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere
superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'articolo 15, adotta un
atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e
indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato
interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti
l'Autorita' provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge
31 luglio 1997, n. 249.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese
che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli.
5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio
1997, n. 249, le parole: "dalla presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "nel sistema integrato delle comunicazioni"; all'ultimo
periodo del medesimo comma le parole: ", ai fini della presente
legge," sono soppresse.
Art. 15.
(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla
raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni.
Disposizioni in materia pubblicitaria)
1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica
digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso
societa' qualificabili come controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non puo' essere titolare di autorizzazioni che consentano di
diffondere piu' del 20 per cento del totale dei programmi televisivi
o piu' del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su
frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal
medesimo piano.
2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti
nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle
comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli
operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma
6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non
possono ne' direttamente, ne' attraverso soggetti controllati o
collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge
n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei
ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento
del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti
dell'erario, da pubblicita' nazionale e locale anche in forma
diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attivita' di
diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di
azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere
continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai
soggetti esercenti le attivita' indicate all'articolo 2, comma 1,
lettera g), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e
dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e
fonografici commercializzati in allegato, nonche' dalle agenzie di
stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e
annuaristica anche per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione
delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del
pubblico.
4. Le imprese, anche attraverso societa' controllate o collegate, i
cui ricavi nel settore delle telecomunicazioni, come definito ai
sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel
settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle
comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio
1997, n. 249, le parole: "ed avendo riguardo ai criteri indicati nei
commi 1 e 8" sono soppresse.
6. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambito
nazionale attraverso piu' di una rete non possono, prima del 31
dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di
giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese
editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle
imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile.
7. Secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come
sostituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi restando i limiti orari e
giornalieri di affollamento pubblicitario indicati nella legge 6
agosto 1990, n. 223, all'articolo 8 della medesima legge n. 223 del
1990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 7, la parola: "messaggi" e' sostituita dalla seguente:
"spot";
b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: "se comprende
forme di pubblicita'" sono inserite le seguenti: "diverse dagli spot
pubblicitari" e le parole: "le forme di pubblicita' diverse dalle
offerte di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti:
"gli spot pubblicitari" e, al secondo periodo, la parola: "offerte"
e' sostituita dalle seguenti: "pubblicita' diverse dagli spot
pubblicitari".
8. L'articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 10. - (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della
lettura). - 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative,
promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori
editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei
confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a
condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche
e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti
massimi di cui a ll'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni".
Capo III
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA
RADIOTELEVISIONE
Art. 16. (1)
(Delega al Governo per l'emanazione
del testo unico della radiotelevisione)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei
pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo
unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione,
denominato "testo unico della radiotelevisione", coordinandovi le
norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni,
modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per
assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione,
delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento
interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea e alle Comunita' europee. ((1))
2. Le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente in
materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o
provinciale nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Capo
I e sulla base dei seguenti principi, come indicati nel testo unico
di cui al comma 1:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale
o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti
servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto
degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea
e di quella nazionale, nonche' dei piani nazionali di ripartizione
e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle
competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi,
autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti
previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in
base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per
l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, proporzionalita' e obiettivita', nonche'
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della
salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e
delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle
competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per
fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla
diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla
lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della
potenzialita' economica del soggetto richiedente, della qualita'
della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e
tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di
trasmissione effettuate, della qualita' dei programmi, delle quote
percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti,
del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti
iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto
rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete
televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia
richiesto una o piu' autorizzazioni per lo svolgimento
dell'attivita' di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a
ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel
blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza
rilasciata;
e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli
specifici compiti di pubblico servizio che la societa'
concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione
e' tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione
destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per
le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito
provinciale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge;
e', comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in
ambito regionale o provinciale;
f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con il
Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con
la societa' concessionaria del servizio pubblico generale di
radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla
lettera e), nel rispetto della liberta' di iniziativa economica
della societa' concessionaria, anche con riguardo alla
determinazione dell'organizzazione dell'impresa; ulteriori
principi fondamentali relativi allo specifico settore
dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere
ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza
radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto
dell'unita' giuridica ed economica dello Stato e assicurando la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumita' e della
sicurezza pubbliche.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo
l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", e'
trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro
sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le
proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla
Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da
rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla
legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione,
fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in
materia.
-------------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 2004, n. 306 ha disposto che " il termine di
dodici mesi indicato al comma 1 del medesimo articolo e' prorogato di
tre mesi"
Capo IV
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA
DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
Art. 17.
(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale
radiotelevisivo)
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidato per
concessione a una societa' per azioni, che lo svolge sulla base di un
contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle
comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province
autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono
individuati i diritti e gli obblighi della societa' concessionaria.
Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche
di pubblico servizio della societa' concessionaria con copertura
integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato
della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e
radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla
formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla
valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive,
anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello
artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore e' definito
ogni tre anni con deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni
di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo
proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e
su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalita'
indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi
rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali,
delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei
sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti
politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle
associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e
degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano
richiesta;
e) la costituzione di una societa' per la produzione, la
distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi
all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della
lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso
l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle piu'
significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua
tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua
ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la
regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione
autonoma Friuli Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita' sociale ovvero
di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni
sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati
specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della
sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi,
garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei
ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi
comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota
trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo
la data di entrata in vigore della presente legge;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle
infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze
terrestri in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica
utilita';
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti
dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
p) l'articolazione della societa' concessionaria in una o piu' sedi
nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione
Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di
handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione
decentrati, in particolare per le finalita' di cui alla lettera b) e
per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti
linguistici locali;
s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di
Bolzano, le sedi provinciali della societa' concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di
autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attivita' di
adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di
ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono
fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione
allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate
esigenze culturali, nazionali e locali.
5. Alla societa' cui e' affidato mediante concessione il servizio
pubblico generale radiotelevisivo e' consentito lo svolgimento,
direttamente o attraverso societa' collegate, di attivita'
commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini,
suoni e dati, nonche' di altre attivita' correlate, purche' esse non
risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi
concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
Art. 18.
(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di
abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilita'
nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la societa' concessionaria
predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilita'
separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri
sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto
servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla
base di principi di contabilita' applicati in modo coerente e
obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di
contabilita' analitica secondo cui vengono tenuti conti separati.
Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale,
apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per
assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre
attivita', i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della
differenza tra i costi complessivi della societa' considerati
includendo o escludendo le attivita' di servizio pubblico. Il
bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, e' trasmesso
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero
delle comunicazioni.
2. La contabilita' separata tenuta ai sensi del comma 1 e' soggetta a
controllo da parte di una societa' di revisione nominata dalla
societa' concessionaria e scelta dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto
presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi
dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. All'attivita' della societa' di revisione si
applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III
della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle
comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone
di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in
misura tale da consentire alla societa' concessionaria della
fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente
verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi
di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale
societa', come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo
anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le
esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del
gettito del canone dovra' essere operata con riferimento anche
all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne
l'autonomia economica.
4. E' fatto divieto alla societa' concessionaria della fornitura del
servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o
indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare
attivita' non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Art. 19.
(Verifica dell'adempimento dei compiti)
1. In conformita' a quanto stabilito nella comunicazione della
Commissione delle Comunita' europee 2001/C 320/04, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 320 del 15 novembre
2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al
servizio pubblico di radiodiffusione, e' affidato all'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il
servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente
prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del
contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di
servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento
e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualita' del
servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel
contratto medesimo.
2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di
presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o
su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto
nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica
l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della societa'
concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente
alla notifica e ha facolta' di presentare deduzioni e pareri in ogni
fase dell'istruttoria, nonche' di essere nuovamente sentito prima
della chiusura di questa.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' in ogni fase
dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano
in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai
fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i
documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della
collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e
analisi economiche e statistiche, nonche' la consultazione di esperti
in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese
oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
6. Con provvedimento dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al
comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino
a 25 mila euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo,
di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla
sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro se forniscono
informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve
le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1,
fissa alla societa' concessionaria il termine, comunque non superiore
a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi
di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita' e della durata
dell'infrazione, l'Autorita' dispone, inoltre, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato
realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non
superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al
pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero,
nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato
comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della
sanzione gia' applicata con un limite massimo del 3 per cento del
fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresi' il
termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere
effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni puo' disporre la sospensione
dell'attivita' d'impresa fino a novanta giorni.
9. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni da' conto dei
risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.
Art. 20.
(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e'
affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la
RAI-Radiotelevisione italiana Spa e' assoggettata alla disciplina
generale delle societa' per azioni, anche per quanto concerne
l'organizzazione e l'amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, composto da nove membri, e' nominato dall'assemblea. Il
consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della societa',
svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto
adempimento delle finalita' e degli obblighi del servizio pubblico
generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i
soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai
sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o,
comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza
professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si
siano distinte in attivita' economiche, scientifiche, giuridiche,
della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi
significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti
vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la
durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di
amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola
volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione e'
effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene
efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A
tale fine l'assemblea e' convocata con preavviso, da pubblicare ai
sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni
prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullita' delle
deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine
del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare,
che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le
liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo
0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea
ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede
sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui
due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni
prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in
relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal
Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un
numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da
eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto puo' votare una sola
lista. Nel caso in cui siano state presentate piu' liste, i voti
ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi
da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti cosi' ottenuti
sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista
nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria
nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente
ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti piu'
elevati. In caso di parita' di quoziente, risulta eletto il candidato
della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria
minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche
all'elezione del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di
amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione
dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un
numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui
e' titolare lo Stato. Tale lista e' formulata sulla base delle
delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione
secondo le modalita' e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
nelle assemblee della societa' concessionaria convocate per
l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o
la promozione di azione di responsabilita' nei confronti degli
amministratori, esprime il voto in conformita' alla deliberazione
della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero
medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del
10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in
considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse
generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale
radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della
formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato
a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece
indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene
efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del
presidente o di uno o piu' membri, i nuovi componenti sono nominati
con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni
successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la
medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il
novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima
offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21,
comma 3. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario
procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza
naturale del mandato o per altra causa, a cio' si provvede secondo le
procedure di cui ai commi 7 e 9.
Art. 21.
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella
RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' completata la fusione per incorporazione della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella societa' RAI-Holding Spa. Ai
fini di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-ter,
ultimo comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, del
codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e
concessioni di cui e' titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa
saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno
diritto alla societa' incorporante, senza necessita' di ulteriori
provvedimenti.
2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la
societa' RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di
"RAI-Radiotelevisione italiana Spa" e il consiglio di amministrazione
della societa' incorporata assume le funzioni di consiglio di
amministrazione della societa' risultante dalla fusione. Le
disposizioni della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione
italiana Spa si intenderanno riferite alla societa' risultante
dall'operazione di fusione.
3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per
incorporazione di cui al comma 1 e' avviato il procedimento per
l'alienazione della partecipazione dello Stato nella
RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante dall'operazione di
fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta
pubblica di vendita, in conformita' al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e
relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474, e successive modificazioni. Con una o piu' deliberazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica sono
definiti i tempi, le modalita' di presentazione, le condizioni e gli
altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di
cui al presente comma.
4. Una quota delle azioni alienate e' riservata agli aderenti
all'offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con
il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge
21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.
880, e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere
alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di
interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del
servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, e' inserita nello statuto della
societa' la clausola di limitazione del possesso azionario prevista
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle
azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati dal
medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto
o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalita' di
esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante
soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione
complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per
cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la
presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale
posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della
societa', non sono modificabili e restano efficaci senza limiti di
tempo.
6. Fino al 31 dicembre 2005 e' vietata la cessione da parte della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda.
7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato
di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono
destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive
modificazioni. La restante quota e' destinata al finanziamento degli
incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di cui
all'articolo 25, comma 7.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI
Art. 22.
(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale)
1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce il
programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando
la sperimentazione e osservando criteri di gradualita' e di
salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.
2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze
e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la
disposizione dell'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
Art. 23.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in
tecnica digitale)
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a
qualunque titolo attivita' di radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere
l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica
digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la
ripetizione simultanea dei programmi gia' diffusi in tecnica
analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione
delle reti, nonche' richiedere, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre
2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per
avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale puo'
essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica
analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i
trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che
esercitano legittimamente l'attivita' televisiva in ambito nazionale
o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate
alla diffusione in tecnica digitale.
4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che
possono essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni
televisive digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi
dell'articolo 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si
applica quanto previsto dall'articolo 195 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la licenza di operatore di rete televisiva e' rilasciata, su domanda,
ai soggetti che esercitano legittimamente l'attivita' di diffusione
televisiva, in virtu' di titolo concessorio ovvero per il generale
assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto
una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del
bacino locale.
6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva
devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda,
l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel
provvedimento previsto dall'articolo 29 del regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla
deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15
novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive
modificazioni.
7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di
rete televisiva in ambito nazionale puo' essere presentata anche dai
soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di
essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza
di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a
raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una copertura non
inferiore al 50 per cento della popolazione, nonche' rinuncino ai
titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.
8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di
entrata in vigore della presente legge, in virtu' di titolo
concessorio o autorizzativo, se titolari di piu' emittenti con una
copertura comunque inferiore al 50 per cento della popolazione,
possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' di operatore di rete
locale.
9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica
analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi
radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti
legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta
utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano
o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori
stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero
15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni
tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche
terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica
digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali
che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai
sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le
riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalita'.
11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente
eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente
e' tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle
comunicazioni.
12. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione
concorrono promiscuamente allo svolgimento dell'attivita' trasmissiva
in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme
vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.
13. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento
concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, di
cui all'allegato A annesso alla deliberazione dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.
14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino
al 31 dicembre 2006, le disposizioni relative alla realizzazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica.
15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel
rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 25.
Art. 24.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in
tecnica digitale)
1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di
promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica
digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le
associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un regolamento secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB)
come naturale evoluzione del sistema analogico;
b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di
un'ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto
tra diffusione nazionale e locale;
c) previsione delle procedure e dei termini per la presentazione
delle domande e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai
soggetti legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma
2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di
semplificazione. I predetti titoli abilitativi potranno permettere la
diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della
vigente concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica
analogica;
d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in
conformita' al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle
risorse risultanti in esubero;
e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e
corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in relazione alla
tipologia del servizio effettuato;
f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica
digitale anche in riferimento al ruolo della concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo;
g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze anche relativamente ai limiti al
cumulo dei programmi radiofonici.
2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica
digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni puo'
stabilire un programma con cui sono individuate specifiche misure di
sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle
imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo.
3. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica
digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro
consorzi, le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 23.
4. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Uno stesso
soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale,
direttamente o attraverso piu' soggetti tra loro collegati o
controllati, puo' irradiare il segnale fino ad una copertura massima
di quindici milioni di abitanti".
Art. 25.
(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in
tecnica digitale)
1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31
dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di
programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori
digitali.
2. La societa' concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di
diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e'
tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze
terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:
a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30
aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi
televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare
contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel
mercato:
a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali
terrestri che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento;
b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili;
c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi
diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
4. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al
comma 3, l'Autorita' invia una relazione al Governo e alle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica nella quale da' conto dell'accertamento effettuato. Ove
l'Autorita' accerti che non si siano verificate le predette
condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo
2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La societa' concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il
Ministero delle comunicazioni, individua uno o piu' bacini di
diffusione, di norma coincidenti con uno o piu' comuni situati in
aree con difficolta' di ricezione del segnale analogico, nei quali
avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica
digitale.
6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la
societa' concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre
programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e
nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica
digitale in chiaro, attuando condizioni di effettivo policentrismo
territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato, anche
valutando la proporzione degli abbonati, l'ideazione, la
realizzazione e la produzione di programmi con diffusione in ambito
nazionale tra i centri di produzione e le sedi regionali esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella fase di
transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre
risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun
esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei
giornali quotidiani e periodici, le somme che le amministrazioni
pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano
singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto
di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.
7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura
finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge
conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli
incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per
favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi
utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica
digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi
trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente
comma puo' essere attuato ovvero modificato o integrato solo
successivamente alla riscossione dei proventi derivanti
dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante
cessione di crediti futuri.
8. Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e
4, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a),
b) e c), e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero
complessivo di programmi per ogni soggetto e' del 20 per cento ed e'
calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o
irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito
nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica
analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in
tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove
raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al
fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i
programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi
irradiati in tecnica analogica.
9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai
soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che
raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione
nazionale.
10. Per la societa' concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi
della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui
al comma 8.
11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi
1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte
disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla
Corte costituzionale, il periodo di validita' delle concessioni e
delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in
ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 8, e in
ambito locale e' prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su
domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine
previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni
in tecnica digitale; tale domanda puo' essere presentata entro il 25
luglio 2005 dai soggetti che gia' trasmettano contemporaneamente in
tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in
tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione
nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 23,
fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle
frequenze in tecnica digitale, non appena le imprese di
radiodiffusione televisiva in ambito locale dimostreranno di avere
raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20 per
cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno
presentare domanda per ottenere la licenza di operatore in ambito
locale. Allo scopo di ottenere la licenza di operatore in ambito
locale occorre, oltre agli impegni previsti alle lettere a) e c) del
comma 2 dell'articolo 35 della deliberazione dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284
del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, impegnarsi a
investire in infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della
licenza un importo non inferiore ad un milione di euro per bacino di
diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale.
Tale importo minimo e' ridotto a 500.000 euro per una licenza
limitata a un bacino di estensione inferiore a quello regionale e a
250.000 euro per ogni licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori
bacini di diffusione in ambito regionale. Ai fini dell'impegno
suddetto sono comunque considerati gli importi per gli investimenti
operati ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, e per la
sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale.
12. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la
conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in
deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il
regime della licenza individuale per l'attivita' di operatore di
rete.
13. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la
societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e'
autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del
Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi all'estero,
anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla
legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le
parole: "ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica
5 agosto 1962, n. 1703";
b) all'articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: "mentre
le trasmissioni" fino alla fine del comma.
Art. 26.
(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per
le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti
dalla presente legge, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della
presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse
spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V
della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono
forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
Art. 27.
(Sanatoria di impianti esistenti)
1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data
di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni,
ancorche' relativi a frequenze non censite ai sensi dell'articolo 32
della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in
quanto destinate a migliorare le potenzialita' del bacino d'utenza
connesso all'impianto principale regolarmente censito e munito di
concessione, ancorche' oggetto di provvedimento di spegnimento o
analogo, purche':
a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai
sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con
le norme urbanistiche vigenti in loco;
b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione
tecnica che ne comprovi la finalita' sopra indicata, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) detti impianti non interferiscano con altri impianti
legittimamente operanti;
d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque
citta' con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W;
f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna
ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare.
Art. 28.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 1,
commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III,
IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente
legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente
legge;
b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n.
67;
c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15,
commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n.
408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n.
483;
e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 3 e
dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20
della presente legge;
f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9,
10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31
luglio 1997, n. 249;
g) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.
Art. 29.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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